STATUTO
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALVARESE
Sezione ATLETICA LEGGERA
ART. 1 Denominazione e Sede
È costituita con sede in Moconesi via Colombo, n. 22 int.2, un’associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata “Unione Sportiva Dilettantistica Calvarese Sezione Atletica Leggera”. La sede dell’Associazione potrà essere modificata, nell’ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.
L’associazione si conforma allo statuto dell’Unione Sportiva Calvarese di cui è una Sezione a gestione autonoma e alle norme e direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.
ART.2 Scopo – Oggetto
L’associazione è apolitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi dedicandosi all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
Le finalità dell’associazione sono le seguenti:
– promozione e sviluppo di attività sportive, con particolare attenzione alla disciplina dell’atletica leggera e in tutte le discipline che il direttivo eventualmente delibererà in futuro;
– promozione e svolgimento di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva con particolare attenzione alla pratica dell’atletica leggera e di qualsiasi altro sport, previa delibera del consiglio direttivo;
– organizzazione di attività sportiva dilettantistica per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive riconosciute dal CONI e organizzate dalla FIDAL e qualsiasi altro EPS a cui il consiglio direttivo abbia deliberato l’affiliazione, con particolare attenzione all’atletica leggera, ma anche di altri sport se deliberato dal consiglio direttivo;
– organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;
– gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
– organizzazione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
– organizzazione di attività ricreative e culturali a favore dei propri soci e tesserati compreso, se del caso, la gestione di un posto di ristoro
ART. 3 Domanda di ammissione
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In caso di parere negativo da parte del consiglio direttivo, il giudizio deve essere motivato.
In caso di domanda di ammissione a socio di minori, la domanda deve essere fatta in forma scritta e controfirmata da un genitore che rappresenterà il minore nei confronti dell’associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART. 4 Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare alle assemblee sociali esprimendo il proprio voto, nonché dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
A tutti i soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e al pagamento del contributo associativo.
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- Dimissione volontaria; da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo.
- Morosità; in caso di mancato pagamento della quota associativa per più di 4 mesi.
- Espulsione; deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo contro il socio che svolga o tenti di svolgere attività contrarie al presente statuto, eventuali regolamenti o direttive, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione.
- Scioglimento dell’Associazione.
Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato al socio destinatario mediante lettera o e-mail. Il socio interessato ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea ordinaria per contestare gli addebiti.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione nel libro dei soci che avviene a seguito della ratifica del provvedimento da parte dell’assemblea oppure decorsi 30 giorni dall’invio del provvedimento.
Art. 6 Organi dell’Associazione
Gli organi sociali sono:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
Art. 7 Funzionamento delle Assemblee e diritti di partecipazione
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet e sui profili social dell’associazione, la comunicazione su chat di gruppo o l’invio di e-mail, lettera semplice o qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo almeno 8 giorni prima dell’assemblea ordinaria o 15 giorni prima dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
L’assemblea nomina un segretario che redige il verbale dell’assemblea. Se necessario vengono nominati anche uno o due scrutatori. Il segretario può essere anche scrutatore. Nell’assemblea con funzione elettiva delle cariche sociali, i candidati alle cariche medesime non possono essere nominati scrutatori.
Il verbale deve essere firmato dal presidente dell’assemblea, dal segretario e da eventuali scrutatori nominati. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nei modi ritenuti più idonei dal consiglio direttivo per garantirne la massima diffusione.
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato
ART.8 L’Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria è indetta almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
- approvazione del bilancio consuntivo e esame del bilancio preventivo;
- elezione del Presidente dell’associazione e dei membri del Consiglio Direttivo;
- approvazione gli eventuali regolamenti sociali;
- tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
ART.9 L’Assemblea Straordinaria
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare su:
- modifiche dello Statuto Sociale;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi nel caso la decadenza comprometta il funzionamento e la gestione dell’Associazione;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati due terzi degli associati aventi diritto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati
Le delibere dell’Assemblea Straordinaria sono valide a maggioranza assoluta. Ai sensi dell’Art.21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Art. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione, ed è composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall’assemblea dei soci. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Vicepresidente, e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri, senza formalità. Il Consiglio può riunirsi fisicamente o virtualmente tramite chat o messaggistica. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le delibere del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da almeno due componenti del Consiglio Direttivo;
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi altra Federazione sportiva nazionale ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 11 il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 13 il Segretario
Il Segretario da esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e cura l’amministrazione dell’associazione.
Art. 14 i Tesserati
I Tesserati hanno come finalità quella di praticare l’attività sportiva e, al contrario dei soci, non partecipano all’attività dell’associazione verso la quale non hanno nessun obbligo o diritto. I Tesserati devono rispettare i regolamenti relativi all’attività sportiva praticata, sia interni all’associazione sia esterni (Federazioni Sportive, EPS ecc.)
Art. 15 Anno sociale e Rendiconto
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione e copia di tale bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Art. 16 Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di soci e tesserati, dai contributi di enti, associazioni, aziende o privati, da lasciti, donazioni e erogazioni liberali, dai proventi delle attività organizzate dall’Associazione anche di natura commerciale
Art. 17 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.
La richiesta di Assemblea Straordinaria richiesta dai soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ad Arbitrato per lo Sport presso il Coni
Art. 19 Norma finale
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo, dello statuto e dei regolamenti dell’Unione Sportiva Calvarese di cui l’Associazione è una Sezione e in subordine le norme del Codice Civile
Revisione n.1 – Moconesi 02 Dicembre 2022